Art. 9.
(Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti)

      1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

          a) idonee dichiarazioni bancarie;

 

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          b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

          c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo degli appalti di prodotti identici a quelli oggetto della gara aggiudicati negli ultimi tre esercizi.

      2. I committenti precisano nei bandi di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri dell'Unione europea che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
      3. Qualora l'impresa concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal committente.